INTERROGAZIONE URGENTE SU APPALTI MENSE A ROMA

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INTERROGAZIONE URGENTE

per affidare il servizio di ristorazione scolastica nei nidi capitolini, nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio di Roma Capitale

Prot.  RQVB 3040 del 23/02/2021

Il sottoscritto Consigliere Capitolino

PREMESSO

 

Che con determinazione dirigenziale a contrarre n. QM/51/2021 del 18 gennaio 2021 del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e con determinazione dirigenziale di indizione gara n. SU/52/2021 del 22 gennaio 2021 della Direzione Servizi della Centrale Unica Appalti – Direzione Generale, Roma Capitale ha deliberato di affidare il servizio di ristorazione scolastica nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio di Roma Capitale, in conformità ai parametri di sostenibilità ambientale di cui al D.M. 10 marzo 2020 suddivisa in 15 lotti prestazionali e territoriali.

CONSIDERATO

Che sono pervenute allo scrivente richieste di chiarimenti sulla presente procedura poiché sembrerebbero emergere alcune gravi anomalie;

Che come si evince dalla Definizione all’art. 1 “Premesse” del Disciplinare di Gara, l’affidamento avverrà mediante procedura aperta attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del Codice, dove l’elemento prezzo assumerà la forma di un costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo sulla base di criteri qualitativi.

Che le Stazioni Appaltanti possono effettivamente decidere di determinare il prezzo dell’affidamento, per fattispecie diverse da quelle per le quali vi è una norma di legge che lo preveda, ma come ha previsto l’ANAC nelle sue linee guida, attuative del nuovo Codice degli Appalti, devono adottare particolari cautele al riguardo, valutando con attenzione le modalità di calcolo e stima del prezzo o costo fisso. Ciò al fine di evitare che il prezzo sia troppo contenuto ma anche troppo elevato, producendo danni per la stazione appaltante.

RILEVATO

Che i prezzi attualmente in vigore a pasto esclusa IVA sono i seguenti:

Lotto 1 – RTI Dussmann/Vegezio – euro 4,034

Lotto 2 – SODEXO – euro 4,590

Lotto 3 – RTI Innova/Eraclya – euro 4,358

Lotto 4 – Coop. Solidarietà e Lavoro – euro 4,576

Lotto 5 – Serenissima – euro 4,230

Lotto 6- Gemeaz/Elior – euro 4,543

Lotto 7 – Pedevilla – euro 4,430

Lotto 8 – Compass Group Italia – euro 4,870

Lotto 9 – CIR Food – euro 4,637

Lotto 10 – Gestione Servizi Integrati – euro 4,670

Lotto 11 – Ladisa – euro 4,925

Lotto 12 – Euroristorazione – euro 4,680

Lotto 13 – Bioristoro – euro 4,359

Lotto 14 – Servizi Integrati – euro 5,090

Lotto 15 – Eutorurist New – euro 4,841

Che il prezzo pasto unitario individuato come prezzo fisso (Euro 5,595) dalla nuova gara si attesta quindi come un corrispettivo da un minimo del 10 % più alto del corrispettivo più alto oggi applicato (Lotto 14 – Servizi Integrati – euro 5,090) ad un massimo del 28 % più alto del corrispettivo più basso oggi applicato (Lotto 1 – RTI Dussmann/Vegezio – euro 4,034)

Che sempre l’ANAC sollecita affinché, nel caso di una concorrenza basata esclusivamente sulle caratteristiche qualitative dell’offerta ottenuta con il prezzo o costo fisso, le stazioni appaltanti possano imporre un livello minimo qualitativo, determinando un valore soglia per il punteggio che le offerte devono ottenere per determinati criteri, in modo che qualora nessuna offerta soddisfi il livello qualitativo richiesto, la stazione appaltante possa non aggiudicare la gara.

Che nel nuovo Bando di gara non è stata prevista alcuna soglia minima o di cd. “sbarramento” nell’attribuzione del punteggio qualitativo e che inoltre, pur non essendo ravvisabile un diretto contrasto con la norma di legge nella scelta, da parte della stazione appaltante, di una modalità di attribuzione del punteggio di tipo on/off, in cui cioè vi è attribuzione del punteggio nel caso di ricorrenza di un elemento ritenuto rilevante dalla stazione appaltante (es. nel bando nr. 12 somministrazioni/anno di filetti di pesce fresco biologico si/no; nr. somministrazioni/anno di menù con prodotti alimentari provenienti da aziende di zone terremotate si/no; nr.4 somministrazioni/mese spremuta arance fresche biologiche etc.) per complessivi 75 punti sui 100 totali attribuibili, ridimensiona in parte il margine di apprezzamento del merito tecnico dell’offerta, snaturando il previsto criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e determinando una vera e propria sterilizzazione dei punteggi tecnici.

Che non è in discussione la possibilità di aggiudicare l’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa utilizzando criteri di valutazione incentrati sul metodo “on/off”.  Tuttavia, nelle predette linee guida dell’ANAC è stato specificato, altresì, che i criteri di valutazione devono “consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo“.

Che l’effetto che si produce è quello di rinviare alla fase della stipula e/o dell’esecuzione del contratto la verifica di quanto dichiarato dal concorrente aggiudicatario in merito alle caratteristiche del servizio offerto in gara, così unificando due momenti (quello relativo alla gara vera e propria e quello del controllo del servizio offerto dal concorrente aggiudicatario) che la legislazione in materia di contratti pubblici vuole e tiene autonomi e distinti.

ATTESO

Che le valutazioni sopra riportate non si possono ritenere vanificate, né quantomeno calmierate, dalla previsione di un unico criterio di valutazione di natura qualitativa rappresentato dall’attività di comunicazione destinato all’utenza (bambini e famiglie)  (max 25 punti), che se non proprio estranei all’oggetto dell’appalto, certamente non si possono qualificare come specifici rispetto alle peculiarità del servizio, considerate le preminenti necessità, soprattutto alla luce dell’anno appena trascorso e delle nuove modalità di servizio imposte per adeguare lo stesso alle norme per il contenimento del contagio Covid-19, di puntare sull’igiene della produzione, sulla pulizia e l’igiene delle strutture di produzione e consumo, nonché sulle misure per far fronte a situazioni di emergenza, anche pandemica, sulle garanzie di reperibilità del personale impiegato e sull’eventuale presenza di centri cottura di emergenza in caso di indisponibilità di quelli del Comune

INTERROGA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI

 

Al fine di sapere:

  1. se sono stati rispettati appieno i criteri stabiliti dal Codice degli Appalti e i Criteri Ambientali Minimi (CAM), tenuto conto che il Codice degli Appalti del 2016 prevede che i contratti relativi alla refezione scolastica siano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mentre il bando di gara nella fattispecie prevede che il servizio venga aggiudicato esclusivamente sulla base dell’offerta tecnica e non sul ribasso del prezzo del pasto;
  2. se è intendimento dell’Amministrazione capitolina fornire chiarimenti in merito alla procedura in premessa descritta, in particolare al punto D. ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE (max 25 punti) in cui viene disposto che il punteggio sarà attribuito sulla base di un piano di iniziative di comunicazione rivolte agli utenti e genitori, redatte a cura del concorrente, orientate alla divulgazione del contenuto e dei principi ispiratori dell’appalto e che prima dell’avvio dell’esecuzione e prima della pubblicazione e/o divulgazione dovrà esser validato dal Dipartimento;
  3. Se corrisponde alla realtà il fatto che la spesa prevista per l’Amministrazione Capitolina sia maggiore di quella attuale e ciò non in virtù di un numero maggiore di utenza e/o di migliore qualità dei prodotti alimentari impiegati, bensì per il discutibile costo previsto per l’attività di comunicazione che i concorrenti dovranno fare in base ad opuscoli che pubblicizzano l’attività dell’Amministrazione nel settore della refezione.

 

On. Avv. Francesco Figliomeni – CONSIGLIERE COMUNALE DI ROMA